Corte costituzionale: lo Stato, e non le Regioni, decide le misure pandemiche
“Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”.
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi su una legge della Valle d’Aosta, mette in chiaro un importante principio che tocca uno dei punti più delicati del rapporto fra istituzioni nella stagione della pandemia. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane
“Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”. Chiamata ad esprimersi su una legge della Valle d’Aosta, la Corte costituzionale, mette in chiaro un importante principio che tocca uno dei punti più delicati del rapporto fra istituzioni nella stagione della pandemia.
Il ricorso alla Consulta da parte del Governo aveva investito la legge regionale n.11 del 9 dicembre 2020, in cui venivano disposte delle misure di contenimento meno rigorose di quelle statali. E proprio queste, nell’ambito della legge in questione, sono state dichiarate incostituzionali. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane, ma il comunicato diffuso dalla Corte è molto netto sul merito della decisione. A cominciare dal titolo: “Spetta allo Stato, non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia”. E questo vale non solo per le Regioni a statuto ordinario, ma anche per quelle a statuto speciale.
L’efficacia della legge della Valle d’Aosta, peraltro, era stata già sospesa il 14 gennaio attraverso l’ordinanza n.4/2021, con cui la Consulta aveva fatto ricorso per la prima volta alla procedura cautelare. In attesa del giudizio di merito, infatti, sussisteva il rischio di “un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico” e di “un pregiudizio grave e irreparabile per la salute delle persone”. L’ordinanza sospensiva citava esplicitamente l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione che inserisce la “profilassi internazionale” tra le materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Un elemento richiamato anche nel comunicato relativo alla sentenza di merito e destinato, in tutta evidenza, a essere centrale nelle motivazioni, che sarà comunque importante leggere con attenzione per conoscere nella loro completezza le argomentazioni della Corte e le loro implicazioni.
Già in occasione dell’ordinanza sospensiva la Consulta aveva sottolineato che l’esclusiva statale “non esclude diversificazioni regionali della disciplina, adottate nel quadro di una leale collaborazione tra Stato e Regioni”. Una formulazione che, una volta chiarite in modo inequivocabile le competenze, sembra già indicare un percorso virtuoso secondo la lettera e lo spirito della Costituzione.