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“Cude” è il nuovo contrassegno per persone con disabilità

“Cude” è il nuovo contrassegno per persone con disabilità

Cude: Contrassegno unificato disabili europeo.

Cosa c’è da sapere e cosa c’è, eventualmente, da far sapere alle istituzioni

Addio per sempre al vecchio contrassegno per persone con disabilità. Attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012 è stato introdotto in Italia il nuovo “contrassegno di parcheggio per persone con diversa abilità”, o “contrassegno europeo” per auto al servizio delle persone con disabilità. Questo sostituisce il vecchio contrassegno di colore arancione, ed è già entrato in vigore dal 15 settembre 2012. Tale contrassegno è conforme al CUDE -contrassegno unificato disabili europeo- previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE, ed è valido anche negli altri Paesi aderenti all’Unione europea.

Con l’adozione del Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021, è stato istituito il Registro Pubblico CUDE, una banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Contrassegno Unificato Disabili Europeo.

Ciò consente alle persone con diversa abilità di circolare nell’intero territorio europeo laddove è vietato circolare ad altri utenti come, ad esempio, nelle ZTL –zone a traffico limitato-. Il CUDE è digitalizzato, sostituisce quello cartaceo del 2012 e per ottenerlo occorre presentare una richiesta al comune di appartenenza, nella quale inserire i dati della persona con diversa abilità e fino ad un massimo di due targhe di auto da utilizzare per usufruirne.

Il comune di Siracusa si sta già attivando per dare questa possibilità ai suoi concittadini con diversa abilità, sebbene rimane un nodo da sciogliere e cioè: chi può usufruire, in realtà, del contrassegno unificato per persone con disabilità? “In base alla norma di riferimento, cioè il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 all’art.4”, ci conferma l’avv. Emily Amantea, già vicepresidente di AIPD –associazione italiana persone Down-  nazionale, attualmente nel consiglio d’amministrazione dell’AIPD sezione Cosenza  “è specificato che il beneficio di cui sopra non è concesso a tutti i beneficiari della legge 104/92, ma tra essi soltanto a coloro che incorrono in specifiche patologie indicate nelle leggi speciali tributarie e cioè: a) soggetti ipovedenti (min1/10 di visus nell’occhio minore) o sordomuti dalla nascita (senza apprensione linguaggio); b) soggetti con disabilità psichica (comportamenti psicotici quali deliri, allucinazioni, etero/ autoaggressività, etc) o mentale (ritardo mentale congenito dalla nascita) se di gravità tale da avere condotto all’indennità di accompagnamento; c) soggetti pluriamputati o con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione; d) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. A tal proposito –conclude Amantea– si sottolinea come, ad esempio, la sindrome di Down, condizione genetica immodificabile, che comporta disabilità intellettiva dalla nascita, è tra le condizioni di disabilità incluse nella norma citata tra le categorie per cui si debba usufruire del contrassegno sopra scritto”.

Ma c’è di più. Esiste un parere, dunque un atto d’indirizzo, del ministero dei trasporti datato 11 marzo 2016, nel quale si dà una interpretazione più ampia dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992.,n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), dal quale, si cita testualmente:

Sebastiano Amenta

 “Questa Amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti”.

Infine, c’è la circolare dell’INPS nazionale del 17 dicembre 2018 diretta a tutti i medici nella quale si invitano gli stessi, che si occupano delle valutazioni dei requisiti sanitari per tali benefici, a indicarli in maniera corretta nei verbali attestanti le diverse abilità, come da D.L. 9 febbraio 2012 n.5.

Un altro parere autorevole, arriva dal vicepresidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 Sebastiano Amenta, nonché garante e consigliere della FIRST –federazione italiana rete sostegno e tutela dei diritti delle persone con disabilità- il quale ci ha così dichiarato: “Per le persone con disabilità psichica e per chi ha una condizione di disabilità motoria, spetta per legge il contrassegno unificato per persone con disabilità. Confidiamo –conclude Amenta- nella corretta interpretazione della norma da parte degli enti locali. Noi come associazione 20 novembre 1989 siamo pronti a dare, laddove ce ne fosse bisogno, un supporto sostanziale perché siano definitivamente riconosciuti i diritti delle persone con diversa abilità”.

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