Siamo ormai entrati nel vivo della campagna elettorale per il voto per il referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento della magistratura (impropriamente dai più chiamata riforma della giustizia). I giorni che man mano passano sono caratterizzati non solo da un intensificarsi degli interventi a favore o contro, ma anche dalla connotazione politica che, soprattutto fautori del no, tentano di dare al voto referendario probabilmente perchè a corto di argomenti tecnico-giuridici per sostenere le loro tesi. Anche se ormai le scelte degli elettori sembrano quasi del tutto fatte, credo che un contributo di chiarezza possa aiutare meglio a comprendere l’effettiva portata della riforma. In relazione alla introduzione della separazione delle carriere dei magistrati nel nostro ordinamento costituzionale con la modifica dell’art. 104 della Costituzione non si può prescindere dalla conoscenza dell’evoluzione storica del processo penale che, da sola, offre elementi di riflessione e di valutazione dirimenti. Nel 1989 è entrato in vigore in Italia il nuovo codice di procedura penale fortemente voluto dall’allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, redatto da una commissione di altissimo profilo giuridico presieduta dal prof. Giandomenico Pisapia ed unanimemente accolto come una svolta epocale. Dopo ben 59 anni di processo inquisitorio, anche in Italia è stato adottato un c.p.p. ad impronta accusatoria. In altre parole, si è passati finalmente dal codice fascista del 1930 fortemente inquisitorio (da una parte lo Stato che ti accusa e ti giudica per mezzo di un unico corpo di magistratura) ad un codice accusatorio nel quale l’ineludibile presupposto è la pariteticità tra accusa e difesa davanti ad un giudice terzo e imparziale (e quindi neutrale). Tali concetti furono chiariti già nel primo corso di aggiornamento professionale per i magistrati, cui ebbi la fortuna di partecipare, tenuto dagli stessi componenti della commissione che avevano redatto il nuovo c.p.p., con l’avvertimento che il nuovo codice avrebbe funzionato ed anche accelerato i tempi della giustizia penale solo se si fosse fatto ricorso per la maggior parte dei casi ai cosiddetti riti alternativi (patteggiamento etc.), cosa per la quale sarebbe stato necessario separare le carriere di pubblici ministeri e giudici per evitare l’appiattimento di questi ultimi sulle richieste dei primi con un massiccio rinvio all’udienza dibattimentale. Purtroppo, è proprio ciò che è accaduto e la giustizia penale è restata impantanata nei suoi tempi infiniti. L’allora Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, grande giurista poi Presidente della Corte Costituzionale nonché partigiano medaglia d’argento al valor militare della Resistenza, coerentemente alla sua storia personale aveva finalmente archiviato un codice di procedura penale fedele al modello autoritario del regime fascista per sostituirlo con un codice rispettoso del principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione e della conseguente sacralità della difesa posta sullo stesso piano dell’accusa. Vassalli stesso, in un’intervista concessa al Finacial Times ebbe a dire che “Parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice … che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”. All’entrata in vigore del nuovo codice non seguì però, anche per la resistenza di una magistratura reduce dai fasti di tangentopoli, l’introduzione della separazione delle carriere e solo dieci anni dopo l’entrata in vigore del nuovo c.p.p., nel 1999, è stato modificato con voto pressoché unanime l’art. 111 della Costituzione (sedevo anch’io in Parlamento e contribuii alla sua scrittura definitiva) con l’introduzione del “giusto processo” il cui dettato più pregnante è sancito dal secondo comma con il quale si stabilisce che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”.

La parità tra le parti davanti ad un giudice terzo e imparziale, presupposto ineludibile di un processo accusatorio, assurge a rango di precetto costituzionale ed avrebbe imposto un adeguamento anche dell’Ordinamento Giudiziario. Purtroppo, a ventisette anni di distanza è stato necessario prevedere una modifica della Costituzione per dare completa attuazione all’art. 111 anche al fine di superare le divergenti opinioni in ordine alla fattibilità o meno della separazione delle carriere dei magistrati con legge ordinaria. Diamo allora una corretta lettura della Costituzione e partiamo, come scolasticamente si insegna in tema di interpretazione delle leggi, dalla interpretazione letterale del secondo comma dell’art. 111 per osservare che, se il processo deve svolgersi tra parti paritetiche davanti ad un giudice “terzo e imparziale” significa inequivocabilmente che il giudice non ha né può avere alcun rapporto di “familiarità” professionale con alcuna delle parti (il termine terzo è usato nel diritto, ma anche nel linguaggio comune, come sinonimo di totale estraneità). Per meglio intendere ed usando una metafora calcistica, non è concepibile che in un incontro di calcio l’arbitro faccia parte di una delle due squadre così come non è concepibile che chi accusa possa anche giudicare. Si obietta che, separando i pubblici ministeri dai giudici, si perderebbe la tanto declamata cultura della giurisdizione da parte dei primi con la conseguenza che non cercherebbero più anche le prove favorevoli all’indagato, ma questa appare più una leggenda metropolitana che un argomento perché finora non si hanno notizie di pubblici ministeri che si siano adoperati anche in favore degli indagati mentre si hanno prove di pubblici ministeri che hanno deliberatamente occultato prove favorevoli agli indagati (caso Enimont) o le hanno trascurate (caso Garlasco). E poi, perché un pubblico ministero con autonoma carriera non dovrebbe cercare “tutte” le prove? Non resta comunque vincolato al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione ed all’obbligo giuridico di perseguire la condanna solo di chi ha commesso un reato o qualcuno intende la separazione delle carriere come introduzione dell’inversione dell’onere della prova che imporrebbe al cittadino di dimostrare la propria innocenza e non all’accusa di provarne la colpevolezza? Si aggiunga a tutto ciò che resta intonso il principio di obbligatorietà dell’azione penale e, quindi, in nessuna parte della riforma è dato rinvenire modifiche delle funzioni del pubblico ministero che lo porterebbero ad essere un soggetto processuale diverso dall’attuale. Si dice anche che con questa riforma l’intento è quello di intaccare le garanzie di autonomia e indipendenza del pubblico ministero e di volerlo porre alle dipendenze del Governo di turno, ma anche questa obiezione mostra essere del tutto infondata in quanto oggi le garanzie per il pubblico ministero sono oggetto di una riserva di legge ordinaria a norma dell’ultimo comma dell’art. 107 della Costituzione mentre il nuovo testo dell’art. 104 estende al p.m. le stesse garanzie di autonomia ed indipendenza finora previste solo per i giudicanti.

Le garanzie per i pubblici ministeri passano quindi dal rango di legge ordinaria a rango costituzionale, cioè aumentano esponenzialmente. Inoltre, ci sarà una ragione per la quale tutti i Paesi di democrazia avanzata, oltre ad avere codici accusatori, hanno la separazione delle carriere mentre sono quelli non propriamente democratici a mantenerne l’unicità (per la precisione trai Paesi UE 25 su 27 hanno la separazione e solo Italia e Grecia non ce l’hanno in non edificante compagnia con Paesi come Russia e Turchia e molti Paesi africani). La ragione è che un processo accusatorio ha come necessitato complemento la terzietà del giudice e, quindi, la separazione delle carriere. E tuttavia, le parti più osteggiate della riforma sono quelle che prevedono il sorteggio per la nomina dei componenti dei CSM e l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare autonoma rispetto ai CSM. Credo sia ancora vivo nel ricordo di molti il cosiddetto “scandalo Palamara” che nel 2019 portò alla luce la pratica clientelare con cui le correnti dell’ANM si spartivano le nomine ai posti direttivi e semi direttivi dei magistrati in base all’appartenenza.

Lo scandalo prese il nome dall’ex Presidente dell’ANM ed ex componente del CSM Luca Palamara (poi radiato dall’ordine giudiziario) che aveva istituzionalizzato in chiave CSM un metodo di spartizione dei posti di responsabilità per certi aspetti simile al famigerato “metodo Cencelli” in politica. Era questa la definitiva degenerazione dell’assoggettamento del CSM alle correnti dell’ANM (associazione sindacale privata!) e la via per un condizionamento politico della giurisdizione che lo stesso Palamara ha poi spiegato nei particolari in alcuni libri/denuncia da lui pubblicati e che trova riscontro anche, per esempio, nella predisposizione da parte della sinistra giudiziaria di un vademecum con cui si davano istruzioni ai suoi adepti nelle Sezioni immigrazione dei Tribunali sul come disapplicare la normativa governativa in materia di immigrazione clandestina. Lo scandalo è esploso nel 2019 ma la logica spartitoria e clientelare di nomine ed incarichi va avanti da almeno un trentennio e non è minimamente cessata dopo il 2019. Anzi! Gode ancora di ottima salute. Questo assoggettamento del CSM al potere (incontrollato) dell’ANM è da tempo noto ed infatti, nel tentativo di stroncarlo per restituire al CSM la sua funzione istituzionale, è stata continuamente modificata la legge elettorale del CSM e negli ultimi vent’anni non un CSM è stato eletto con la stessa legge elettorale del precedente, ma tutto è stato vano perché un elettorato ristretto quale quello dei magistrati ha sempre trovato le contromisure e le correnti hanno continuato ad imperversare. Per restituire il CSM al suo ruolo di organo di alta amministrazione (governo della carriera dei magistrati) di rilievo costituzionale ed affrancarlo dal giogo correntizio non resta pertanto che il sorteggio tra magistrati che, con la sua assoluta casualità, porrà l’organo di autogoverno fuori dalle dinamiche correntizie. Si obietta che così il CSM non sarebbe rappresentativo e che il sorteggio non garantirebbe la qualità dei Consiglieri, ma si dimentica che la Corte Costituzionale ha chiarito già negli anni ’70 del secolo scorso che il CSM non è un organo di rappresentanza dei magistrati, ma solo un organo amministrativo per gestirne la carriera senza condizionamenti della politica, e che il sorteggio non sarà effettuato tra anonimi passanti, ma tra magistrati ciascuno dei quali, nella pienezza delle sue funzioni, può disporre degli interessi e financo della vita dei cittadini (li può condannare all’ergastolo) per cui sarà certamente in grado di fare valutazioni amministrative in ordine alla carriera di altri magistrati. Anche la Sezione Disciplinare del CSM, al netto delle polemiche che da sempre involgono la sua attività, è stata fortemente condizionata dal potere delle correntie non sono infrequenti i casi di violazioni disciplinari anche non gravissime imputate a magistrati senza protezione correntizia che hanno visto la loro condanna mentre altri colleghi “correntiziamente protetti” si sono visti assolvere per fatti di ben più alta gravità. Occorre restituire alla giustizia disciplinare autonomia ed autorevolezza anche in questo caso sganciandola dai condizionamenti delle correnti e rendendola autonoma rispetto all’attività amministrativa del CSM. Ogni magistrato che si dovesse vedere raggiunto da un avviso di incolpazione deve sapere di doversi preoccupare solo di difendersi nel merito senza preoccuparsi di avere “santi in Paradiso” né temere di subire pregiudizio dal fatto di non avere appartenenze correntizie o di appartenere alla corrente “sbagliata”.

Si obietta che, dopo aver voluto la separazione delle carriere, nell’Alta Corte siano presenti tanto magistrati giudicanti che requirenti, ma è proprio la specificità dell’organismo (che dovrà giudicare tutti i magistrati) a rendere necessaria la presenza di entrambe le figure. In estrema sintesi, con questa riforma costituzionale l’Italia completa finalmente con la separazione delle carriere il percorso del passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio, dà completa attuazione all’art. 111 della Costituzione e si allinea a tutte le democrazie liberali occidentali. Inoltre, mantenendo, ed anzi aumentando per i pubblici ministeri, le garanzie di autonomia ed indipendenza da massima garanzia istituzionale a tutti i magistrati che troveranno i custodi delle loro carriere nei due CSM e pone fine ad una discutibile giurisdizione domestica in materia disciplinare che spesso ha portato ad eccessi di benevolenza per i magistrati “amici” e ad eccessi di severità per quelli che non lo erano. La giustizia italiana si appresta finalmente ad entrare nel terzo millennio.

*Magistrato, già Presidente della Corte di Appello di Messina

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