Vi sono ragioni di metodo e di merito per essere contrari alla riforma costituzionale della Magistratura, oggetto del prossimo referendum.

Il metodo. La Carta costituzionale è il patto fondativo della Repubblica. Fu il frutto della convergenza di tante forze e culture politiche, uscite dalla guerra e dalla dittatura fascista, che all’interno dell’Assemblea costituente si confrontarono con spirito costruttivo, finendo per convergere sulle “regole del gioco” democratico. Il processo di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) riflette quella “lentezza” e quel bisogno di ponderazione e di convergenza ampia che la Carta fondamentale richiede. Ebbene, l’attuale riforma è stata varata su disegno di legge del Governo e –complici taluni meccanismi dei Regolamenti parlamentari, in sé leciti – è giunta all’approvazione finale delle Camere con un testo “blindato”, sottratto al dibattito parlamentare, anche da parte di forze della maggioranza che intendevano proporre emendamenti. Questo, da un lato, ha mortificato l’essenza del processo costituzionale e, dall’altro, ha portato a un testo definitivo comunque imperfetto e affrettato.

Il merito. La riforma, nel riscrivere sette articoli della Cost. (82, 102, 104, 105, 106, 107 e110), incide in modo negativo sull’assetto costituzionale della magistratura, quale arbitro imparziale e indipendente nell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Ciò avviene indebolendo il sistema di autogoverno, il vero presidio dell’indipendenza e dell’autonomia, voluto dai costituenti attraverso un organo unico e autorevole, elettivo e rappresentativo di tutte le categorie dei magistrati(2/3), temperato dalla presenza di rappresentanti del popolo (1/3). Perché esiste l’autogoverno (che, non a caso, Dino Grandi, ministro del Ventennio, definiva “incompatibile con lo Stato fascista”)? Per dare ai magistrati la sicurezza di decidere sempre e solo secondo diritto e giustizia, cioè nella massima imparzialità, senza timore di subire ripercussioni sulla propria carriera o sanzioni disciplinari a causa del contenuto delle decisioni prese, anche laddove innovative o scomode per chi si trova in una posizione di potere. A minare tale assetto oggi sono: a) la separazione delle carriere dei magistrati in due: requirente e giudicante; b) il collegato smembramento in due, il CSM dei requirenti e quello dei giudicanti, tra loro non comunicanti; c) l’introduzione di un sorteggio diseguale per selezionarne i componenti; d) la sottrazione del potere disciplinare al CSM con istituzione di una separata Alta Corte disciplinare. Cominciamo dalla separazione delle carriere. L’appartenenza di giudici e PM al medesimo corpo giudiziario, l’essere selezionati attraverso lo stesso concorso, beneficiare di una formazione comune e, più in generale, l’essere “colleghi” non minano l’imparzialità del giudice. L’obiettività e l’imparzialità del magistrato giudicante non discendono dell’appartenere o meno alla medesima carriera del PM, ma dalla funzione che si svolge e dall’obiettivo di rendere giustizia secondo le regole sostanziali e processuali assegnate a quella funzione.

Il pubblico ministero, a sua volta, è “parte imparziale” del processo e non “avvocato dell’accusa”. Ha il compito di accertare la verità, cercando le prove a360 gradi, anche a favore dell’accusato. Quando, all’esito delle indagini, verifica che gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l’accusa, chiede l’archiviazione o, all’esito del processo, l’assoluzione; questo, nella realtà quotidiana, avviene in numerosissimi casi, che non vanno sotto i riflettori e dunque restano ignoti ai più. Il difensore riceve, invece, il mandato di perorare le ragioni del cliente nel rispetto di regole deontologiche e processuali, ma fino in fondo, anche ove sia convinto o abbia le prove della sua colpevolezza. Quanto al GIP, l’organo giudicante della fase delle indagini, per quasi tutte le sue funzioni (intercettazioni, dati telefonici e telematici, misure cautelari, etc.)interviene quando l’indagine è ancora fisiologicamente coperta da segreto e, pertanto, quando manca la controparte del PM. Ma il potere della Difesa degli indagati si riespande non appena si comprimono delle libertà – con arresti, sequestri, perquisizioni – o quando si devono acquisire delle prove spendibili nel successivo processo. La parità delle armi tra accusa e difesa, insomma, è assicurata dalle regole processuali, che assegnano anche al difensore il potere di svolgere indagini preliminari, di chiedere prove e controprove e di sondare le altrui prove nel contraddittorio. Del resto, il processo, sia penale sia civile, è caratterizzato dal susseguirsi di verifiche dell’operato di magistrati da parte di altri magistrati, tutti giudicanti e dunque tutti colleghi tra loro: le ordinanze cautelari e i sequestri del GIP sono vagliati dal tribunale del riesame; le sentenze di primo grado sono revisionate dai giudici di appello e poi di Cassazione; i decreti ingiuntivi e i provvedimenti cautelari del giudice civile monocratico sono opponibili e reclamabili davanti al Tribunale collegiale, etc.. Ciò non porta certamente a dire che vanno separate le carriere dei giudici di primo grado da quelli di secondo grado, quelle del GIP da quelle del riesame e via di seguito all’infinito. Ed ancora, un carico importante di giustizia civile e penale è esercitato dai Giudici di Pace, dai giudici onorari aggregati e dai viceprocuratori onorari, che sono -in amplissima misura- avvocati non esclusivisti, cioè esercenti contestualmente la professione privata, sia pure in un diverso ambito territoriale. Questo non porta a sostenere che, nel momento in cui esercitano funzioni giurisdizionali, pur avendo dall’altra parte “colleghi avvocati”, non lo facciano con obiettività e rigore. La qualità della giurisdizione dipende semmai – come ricorda il prof. Franco Coppi – dall’onestà intellettuale e dalla preparazione tecnica del magistrato, non dalla comunanza di carriera delle sue componenti. Si invoca spesso, poi, la comparazione con i sistemi di altri Paesi europei democratici, che avrebbero tutti la separazione delle carriere. Tali confronti vanno condotti con prudenza e rigore scientifico, perché ogni Paese ha la propria storia e ha trovato il proprio equilibrio costituzionale, generando un panorama estremamente diversificato di regole per assicurare il bilanciamento tra i poteri e l’indipendenza del giudiziario, per cui non c’è un unico modello di separazione o unità delle carriere. Si rimanda all’ottimo contributo di Edmondo Bruti liberati sul tema (https://www.referendumgiustizia2026.it/documenti/edmondo-bruti-liberati-riforma-della-magistratura-…).Infine, un sistema – come quello attuale – che forma il pubblico ministero, fin dall’ingresso, come un giudice e accanto al giudice (dal tirocinio presso gli uffici giudicanti ai corsi presso la Scuola Superiore della Magistratura) lo educa alla cultura della giurisdizione, cioè alla cultura della valutazione della prova e della decisione, anziché a quella puramente inquisitoria.

Il doppio CSM. Il primo rischio derivante dallo smembramento in due del CSM è costituito dall’autoreferenzialità di un CSM formato (quanto ai togati) solo da PM e per PM. Oggi i pubblici ministeri costituiscono una minoranza nel CSM (5 su 30);questo fa sì che le decisioni sulle loro carriere, sull’organizzazione dei loro uffici, sulle valutazioni di professionalità, etc., siano adottate in prevalenza da giudici e laici, che improntano tali decisioni a una visione giurisdizionale ed esterna al mondo requirente. La circostanza che i pubblici ministeri siano presenti nei CSM, come anche nei Consigli Giudiziari distrettuali (il primo gradino dell’autogoverno), inoltre, non altera l’obiettività e l’imparzialità dei colleghi giudici. D’altra parte, la compresenza all’interno dei suddetti organi di avvocati, che partecipano alle valutazioni su professionalità e incarichi direttivi non turba in alcun modo l’imparzialità che i giudici continuano ad avere nei confronti di quegli avvocati. Ma il cuore della mortificazione dell’autogoverno è il sorteggio (art. 104). In primo luogo, non è vero che tutti i magistrati, in quanto già esercenti funzioni giurisdizionali, sono di per sé idonei a comporre il CSM. Come ci ricordano le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, i componenti degli organi di autogoverno dovrebbe essere selezionati per competenza, esperienza, comprensione della vita giudiziaria, capacità di discussione e cultura dell’indipendenza [qualità che non tutti potrebbero avere: n.d.r.] e la componente dei magistrati, in netta prevalenza, deve essere “eletta” dai loro pari, attraverso meccanismi idonei a garantire la più ampia rappresentanza del corpo giudiziario (Opinion n. 10(2007) del CCJE). Si tratterebbe poi di un sorteggio fortemente iniquo. Mentre, infatti, i due terzi dei togati saranno sorteggiati fra tutti i magistrati (requirenti e giudicanti, ciascuno nel suo CSM), i laici saranno sorteggiati da un “elenco” composto dalle due Camere in seduta comune tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con determinati requisiti (e non dall’intera platea dei professori e avvocati aventi quelle caratteristiche). Orbene, non è dato sapere quanto – nella legge ordinaria che attuerà la riforma, rimessa alla maggioranza di turno – sarà esteso tale elenco, che potrebbe essere talmente circoscritto da permettere alla componente politica di individuare personalità strutturate e a sé fedeli, mentre i magistrati saranno tratti a caso da una platea di oltre 9000 unità, con rischio di eletti inadeguati al ruolo e non motivati. Né vi sono garanzie costituzionali che i partecipanti al sorteggio dei togati sarebbero pre-filtrati attraverso requisiti oggettivi. Il nuovo art.104 Cost. per il sorteggio dei togati affida alla legge ordinaria di definire il “numero” (cioè quanti per ciascuna categoria) e le “procedure”, ma non anche i requisiti dei sorteggiabili. Come spiegano i teorici delle organizzazioni sociali, una minoranza coerente e compatta può orientare una maggioranza frammentata: quando molti sono disorganizzati e pochi sono strutturati, il peso decisionale non coincide più con i numeri. Da qui il concreto pericolo di comprimere, attraverso la leva delle decisioni sulla carriera, da parte di un CSM a sostanziale trazione politica, l’indipendenza in concreto dei magistrati e, dunque, di portare a un giudice più pavido e conformista. E poi, diversamente dalle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare e tributaria), che nei loro Consigli di Presidenza (organi di autogoverno simili al CSM) eleggono i loro componenti togati, solo i magistrati ordinari sarebbero privati del potere di scegliere i propri rappresentanti. In Europa, unicamente la Grecia ha sposato il sorteggio come metodo di selezione dei componenti del CSM, ma ciò nell’ambito di un unico CSM per giudici e PM, nel quale non siedono laici, ma solo togati.

L’Alta Corte disciplinare. Nel dipingere negativamente l’operato dei magistrati, “che, anche quando sbagliano, non pagano”, si danno spesso giudizi sbrigativi e non rispondenti alla realtà. I dati dicono che la giustizia disciplinare, affidata in primo grado alla Sezione disciplinare del CSM, non è affatto lassista; su 1399 procedimenti nel 2010- 2025vi sono state 644 condanne; il Ministro della Giustizia negli ultimi tre anni ha impugnato solo il 3,2% delle decisioni. Vero è che, alla base, vi è una forte scrematura dei casi da perseguire, condotta dal Procuratore Generale della Cassazione, ma ciò dipende dal fatto che il “calderone” iniziale è composto in misura massiccia da esposti di persone insoddisfatte della decisione del magistrato, ma che non segnalano un vero illecito disciplinare. La nuova “Alta Corte disciplinare” sarà formata, ancora una volta, da componenti sorteggiati con il medesimo metodo difforme proprio dei due nuovi CSM e in una proporzione – togata per 3/5 e laica per 2/5 – che, da un lato, peggiora il rapporto attuale (2/3 e 1/3) e, dall’altro, non è garantito che sarà rispettata nella formazione dei singoli collegi giudicanti. L’Alta Corte presenta l’ulteriore rischio di nuova “verticalizzazione” gerarchica della magistratura (al sorteggio concorrerebbero solo i magistrati di Cassazione, lontani dai problemi del primo grado) e ammette il ricorso contro le sue decisioni “soltanto” dinanzi a sé stessa in diversa composizione, e non davanti a un giudice terzo (già in violazione dell’art. 111 Cost., che oggi consente il ricorso alle S.U. civili della Cassazione), come invece raccomanda il Consiglio d’Europa, per cui le decisioni disciplinari sui magistrati devono essere aperte all’appello dinanzi a un’autorità giudiziaria superiore (Carta europea sullo status dei giudici,1998).In sintesi, anche a tacer d’altro (v. l’espansione dei costi derivanti dalla istituzione di tre organi costituzionali al posto di uno), è l’unione (inscindibile) tra questi quattro segmenti della riforma a indebolire l’ordine giudiziario e a fare intravedere un futuro condizionamento indebito dell’autonomia della Magistratura, la quale negli ultimi sessant’anni ha garantito al nostro Paese il rispetto del principio di uguaglianza fra tutti, ha condotto il contrasto a mafie, terrorismi, sistemi corruttivi e ha riconosciuto, con coraggio, i diritti delle persone, anche di fronte all‘inerzia del legislatore. Il quesito referendario è certamente tecnico, ma la posta in gioco è alta e riguarda tutti.

Magistrato, Ufficio del Massimario e del Ruolo – Corte di Cassazione*

 

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