1/Corso di aggiornamento sul PEI all’Urban center di Siracusa
Si è svolto a Siracusa presso l’Urban center ad apertura dell’anno scolastico 2024, un incontro formativo per famiglie e docenti sul piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine Pei), cioè il documento nel quale vengono descritti gli interventi da porre in essere per gli alunni con disabilità, perché raggiungano il proprio successo formativo. Già stabilito nei primi 4 commi dell’art. 12 della Legge 104/92
e con atto di indirizzo Dpr del 24/02/94, art.4, per disciplinare compiti e funzioni degli attori coinvolti è stato poi normativamente ripreso dall’art. 3 Capo V della legge 66/2017 sulla buona scuola, dal DI 182/2020 che adotta e norma il modello nazionale di Pei e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del suindicato Dlgs 13 aprile 2017, n. 66 e per finire, dal decreto correttivo al precedente DI 182/2020 che è il DM 153/2023.
Maurizio Benincasa, avvocato minorile e presidente First –federazione italiana rete sostegno e tutela della disabilità- e Indira Portale, docente di sostegno e già formatore presso il MIM –ministero dell’istruzione e del merito-, sono stati i relatori.
Ci avviciniamo al momento della cosiddetta verifica intermedia del Pei, cioè quella che si fa tra novembre e aprile, quel pit stop nel quale si corregge, semmai ce ne fosse bisogno, il tiro e si rivede quanto scritto nel precedente documento e, dunque, quanto realizzato ma soprattutto, si tirano le somme per capire se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Solo così si può valutare se occorrono cambiamenti e di che tipo e se lo strumento per la messa in opera dei sostegni agli/le alunni/e con disabilità redatto a giugno e a ottobre sia stato funzionale.
Oggi ci concentreremo sulla relazione della professoressa Portale.
“Il Pei –ci ha detto Portale– viene redatto seguendo i criteri Icf (international classification of fuctioning, disability and healt), in pratica la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, per cui, nell’ambito della nuova declinazione come da DSM 10 – diagnostic and statistical manual of mental disorders (anno 2013)- si introduce per la prima volta il termine disabilità intellettiva (sostituendo il termine ritardo mentale), che comporta un deficit nelle abilità mentali generali che influenzano il funzionamento adattivo in 3 aree/domini; essi determinano in che modo un individuo affronta le azioni di vita quotidiana. Questi 3 domini sono quello intellettivo, quello sociale e quello pratico. Sostanzialmente –ha continuato la docente- stiamo parlando delle abilità nell’area del linguaggio, lettura scrittura, calcolo, ragionamento, cognizione e memoria empatia, giudizio sociale, capacità di comunicazione interpersonale, abilità di stringere e mantenere amicizie e abilità simili gestione autonoma in aree come la cura personale, le responsabilità lavorative, la gestione del denaro, il tempo libero e la gestione e l’organizzazione di compiti scolastici e lavorativi”.
Queste premesse sono importanti per capire di cosa vogliamo discutere adesso, ovvero di un caso reale che interessa tante famiglie e tanti/e ragazzi/e con disabilità e cioè, la richiesta, in seno al Pei, del passaggio da una programmazione differenziata a una per obiettivi minimi. In parole più semplici, la famiglia di un alunno o un’alunna con disabilità può chiedere alla scuola di continuare a fare svolgere le lezioni al/la loro figlio/a seguendo una programmazione didattica differente rispetto a quella che ha seguito fino a quel momento.
Secondo il DM 153/2023, gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado possono, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:
- a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.
La decisione se accettare o meno la richiesta spetta dunque al consiglio di classe, il quale, a meno che non si esprima a maggioranza (come già scritto precedentemente e dunque solo in questo caso si passa alla programmazione ordinaria partendo da una differenziata), si trova così a decidere se (come previsto dalle linee guida):
- Non accettare la richiesta della famiglia, perché il percorso dello/a studente/ssa svolto fino a qual momento è ridotto e diverso da quello della classe e non si ritiene l’alunno/a in grado di poterlo sostenere;
- Accettare, con la clausola di somministrazione di prove equipollenti (per le quali non ci sono dei criteri normativi precisi per la loro compilazione, ma sono redatte a discrezione dell’insegnante, che ne adatta i contenuti senza particolari riduzioni), ovvero prove con adattamenti di modesta entità in contenuti e obiettivi;
- Accettare, con una personalizzazione minimale dei contenuti delle varie discipline ma sempre tarate per fare raggiungere il successo formativo all’alunno/a.
Un’altra possibilità è quella di realizzare un percorso misto con prove differenziate in alcune materie ed equipollenti in altre ma, il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, si ha solo nei casi 2 e 3.
Ancora in merito alle c.d. prove equipollenti, riportiamo quanto ha scritto sul sito Superando, l’avv. Salvatore Nocera, autorevole giurista, antesignano e profondo conoscitore della normativa per l’inclusione che interessa le persone con sindrome di Down: “L’articolo 6, comma 1 del DPR 323/98 aveva definito così le prove equipollenti: esse «possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame». Purtroppo –ha concluso Nocera- il citato articolo 6 del DPR 323/98 è stato – suppongo inavvertitamente – abrogato dal Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione e pertanto manca ormai una definizione di tali prove, indicate solo con il nome dall’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92”.
Da non sottovalutare poi, quanto specificato nel punto 8.2 delle linee guida e cioè che “gli alunni con disabilità anche grave hanno un “diritto allo studio” ma non anche “al titolo di studio”.
In sintesi, un alunno con disabilità grave/gravissimo non potrà conseguire un diploma ma solo un attestato di frequenza se seguirà il percorso differenziato, al contrario di chi invece, seguirà un percorso con prove equipollenti che, appunto, arriverà all’agognato diploma.
Una considerazione a margine: oggi a scuola si incoraggiano gli alunni, tutti gli alunni, perché acquisiscano sicurezza in sé stessi, perché si appassionino alla vita e si avvicinino allo studio senza viverlo esclusivamente come uno stress ma come una opportunità di crescita.
Non sempre ci si riesce e a volte si promuovono alunni che non hanno un buon rendimento o che non sempre hanno rispetto di sé stessi, dei compagni di classe e degli insegnanti e magari, alcuni di loro, diventeranno professionisti, politici o classe dirigente.
Una persona con sindrome di Down (tra quelle persone con disabilità per cui molti consigli di classe voterebbero -e hanno votato- all’unanimità “no” perché possa conseguire un diploma), ad esempio, non prenderà facilmente la patente (o forse non la prenderà mai), non entrerà mai in una sala operatoria per operare, così come non progetterà facilmente (o forse mai) un grattacielo.
Tutti gli altri sì ma se, malauguratamente, un grattacielo dovesse cadere, quel consiglio di classe che ha (sicuramente con la sua onestà intellettuale e dunque a sua ragion veduta, ma senza considerare quel riscatto sociale che può essere per la persona con disabilità il conseguimento di un diploma) negato la possibilità di avere un diploma ad una persona con disabilità, ha promosso quello studente che laureandosi ha progettato quel grattacielo.
Forse, qualche domanda, dovrebbe venire spontaneo porsela…
- Immagine in evidenza: platea durante il corso sui Pei all’Urban center di Siracusa