L’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del Coronavirus, ha investito l’Italia e il mondo intero, cambiando radicalmente il nostro modo di agire e l’impostazione organizzativa della società.

La scuola è direttamente interessata, in quanto luogo di estrema promiscuità tra studenti, docenti e personale. Gli edifici scolastici non sono predisposti in modo da assicurare le giuste distanze tra le persone, pertanto si è resa necessaria la sospensione delle attività didattiche a partire dal 5 marzo 2020.

La situazione di emergenza si protrae ancora oggi e non dà possibilità di prevedere date certe in cui si potrà tornare alla normalità.

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di porre ordine alle dinamiche confuse che stanno interessando la scuola, ha emanato l’8 aprile 2020 il Decreto-Legge n. 22, contenente misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato.

L’atto ministeriale si è reso necessario, in quanto le scuole stanno operando autonomamente adottando misure diversificate, ma nonostante questo il decreto fornisce solo alcuni punti fermi, rimandando a ulteriori disposizioni lo svolgimento delle procedure.

Uno degli elementi cardine del decreto della Ministra Lucia Azzolina è la data del 18 maggio 2020, che segna lo spartiacque di future disposizioni procedurali. Tutto dipenderà dalla ripresa o meno delle lezioni prima o dopo tale data. Ma sul modo e sul come, permane una forma di nebulosità silente.

Si rimanda a ulteriori misure per la valutazione degli alunni, lo svolgimento degli Esami di Stato, le modalità di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20.

Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni scolastiche riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020, e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, si dovranno prevedere i requisiti di ammissione alla classe successiva, le prove dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le modalità di costituzione delle commissioni per gli Esami di Stato del secondo ciclo, per le quali si prefigura la composizione con commissari interni e un presidente esterno. Inoltre, probabilmente la seconda prova a carattere nazionale viene sostituita con una prova predisposta dalla singola commissione, in modo che sia aderente all’attività didattica effettivamente svolta nel corso dell’anno scolastico.

Nell’ipotesi che l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020, le ordinanze definiranno le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, la sostituzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, in modalità anche telematica, per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, la revisione dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e del relativo premio.

Il ministro si riserva la possibilità di emanare ordinanze specifiche in merito all’avvio dell’anno scolastico 2020/21, definendo la data d’inizio delle lezioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti, la modifica di aspetti procedurali e tempistiche per l’immissione in ruolo, la conferma dei libri di testo in uso nel corrente anno scolastico.

In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Per tutto l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Il decreto mette altresì in campo misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni e al prosieguo delle attività formative nelle università.

 

(*) – Dirigente scolastico

 

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