Il comune di Siracusa ha un regolamento che deve essere rivisto

Asacom è un acronimo che sta per “assistente all’autonomia e alla comunicazione”, riferito all’assistenza di tutti quegli alunni che, come prevede l’art. 13 comma 3 della legge 104/92, possiedono una diversa abilità tale da avere bisogno di una figura specializzata per riuscire a migliorare la propria comunicazione e per comprendere quella del mondo che li circonda.

Ma cosa vuol dire esattamente svolgere questo ruolo fondamentale all’interno delle istituzioni scolastiche? Giovanni (nome di fantasia) ha una sindrome che non gli consente di poter seguire sempre le lezioni seduto in classe come i suoi compagni. Trascorsa la prima ora di lezione, inizia ad essere irrequieto e ha bisogno di alzarsi spesso. Ciò comporta la distrazione della classe e per lui, il mancato raggiungimento di quegli obiettivi che scaturiscono dal seguire la lezione in maniera proficua. Ecco che entrano in gioco due figure professionali fondamentali quali l’insegnante di sostegno e l’Asacom le quali, ciascuna con le proprie competenze e professionalità, riescono a fare in modo che Giovanni possa stare in classe svolgendo le attività in maniera da arrivare al proprio successo formativo e di relazionarsi con i pari in maniera inclusiva.

Ovviamente, l’esempio in questione è molto riduttivo di cosa e di quanto svolgano nel quotidiano le categorie degli/delle Asacom e degli/delle insegnanti di sostegno, ma è servito per mettere a fuoco tali figure professionali, fondamentali per le categorie degli alunni diversamente abili e per il buon funzionamento della scuola.

Gli insegnanti di sostegno sono dipendenti del ministero dell’Istruzione ma chi gestisce il servizio Asacom? In Sicilia, per gli istituti comprensivi come nel resto della penisola, ci sono delle cooperative, pagate dai comuni, che mettono a disposizione delle figure specializzate per assolvere appunto a questo ruolo.

Il servizio Asacom nel territorio comunale di Siracusa è normato da un regolamento del commissario straordinario datato 20/02/2020.

Apprezzando il tentativo di aver normato la questione e alla luce dei tre anni trascorsi, forse sarebbe il caso di rivedere tale regolamento. Proviamo a dare qualche umile suggerimento.

Tra le norme citate come normative di riferimento, occorrerebbe inserire anche il DM 26 settembre 2016 che introduce nell’art.3 le disabilità gravissime la quale sfera, rispetto alle altre categorie di disabilità, abbisogna di una più oculata assegnazione delle ore in merito all’Asacom.

Inoltre, occorrerebbe indicare le unità dell’ASP che valutano le esigenze per cui l’alunno usufruirà delle ore a lui riconosciute riguardanti l’Asacom, non più come UMD –unità multidisciplinare-, ma come UVM –unità di valutazione multidisciplinare-, di cui scriveremo tra qualche rigo.

Si potrebbe dire che stiamo analizzando delle questioni di lana caprina, ma quando si fa un regolamento e si scrivono delle cose, occorre essere precisi e stare al passo con le norme.

Un altro piccolo suggerimento per l’aggiornamento del regolamento comunale Asacom, riguarda, in particolare, l’art.2: nelle scuole non esiste da anni la definizione di alunno “H”, sebbene ancora qualche dirigente e qualche dipartimento, anche quello di inclusione (sic!) lo utilizzino. Oggi si parla di dipartimento di inclusione e di alunni in possesso di certificazione.

Dunque, non esiste più il GLH –gruppo di lavoro per l’alunno H- ma il GLO –gruppo di lavoro operativo per l’inclusione-.

In merito all’art. 4, si suggerisce di utilizzare il termine interdisciplinare e non multidisciplinare, perché la disabilità non deve essere studiata, come purtroppo avviene ancora oggi, a compartimenti stagni (lo psicomotricista non sa cosa fa il logopedista che non sa cosa fa lo psicologo del comportamento ecc…), ma deve essere messa sotto la lente d’ingrandimento trovando i punti di contatto tra le varie discipline e dunque, tra le varie figure professionali coinvolte nella interazione con il singolo soggetto che svolge le diverse terapie.

Ancora una piccola precisazione, in particolare, per quanto concerne l’art.6: si parla ancora di diagnosi funzionale quando già con le  Linee Guida ministeriali concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, ci si riferisce al Profilo di funzionamento nell’ottica bio-psico-sociale cioè quel punto di vista che partendo dai contesti ambientali, oltreché funzionali del singolo individuo, riesce a creare un ambiente inclusivo per ridurre/colmare il gap tra l’individuo e il mondo in cui vive. Forse anche le ASL/ASP dovrebbero iniziare a certificare la disabilità con questo criterio e abbandonare definitivamente la diagnosi funzionale.

Potremmo continuare ancora a lungo ma vogliamo soffermarci su un articolo che viene molto spesso disatteso e che rappresenta un punto cardine per l’inclusione di tutti gli studenti con disabilità e precisamente l’art.10.

Cosa dice l’art. 10? Citiamo testualmente: “Attività extracurriculari: Le attività extracurriculari (ad es. viaggi d’istruzione, attività didattiche, rientri pomeridiani), sono ammesse nell’anno scolastico di riferimento, previa richiesta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’ente e con l’assenso dello stesso. Sarà necessario inoltre un previo accordo, opportunamente concertato nell’ambito dei Progetti educativi personalizzati, tra l’istituzione scolastica, la famiglia dell’alunno e l’educatore Asacom, tenuto conto del percorso formativo e dei bisogni dell’alunno e finalizzato all’integrazione scolastica dello stesso”. Tralasciamo gli errori concettuali inerenti ai progetti educativi personalizzati (si deve parlare di PEI cioè dei piani educativi individualizzati e non di progetti) e al termine “integrazione” che, nella fattispecie, deve essere sostituito con quello di inclusione (si include la persona diversamente abile, si integra una diversa etnia), e veniamo al dunque.

Il comune di Siracusa ha sottoscritto con una delibera ufficiale del 2012, come dichiarato più volte in recenti interviste da Salvo Sorbello, già consigliere comunale, assessore alle Politiche sociali del nostro comune e attualmente consulente presso l’assessorato regionale alla Famiglia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In particolare, leggendo gli artt. 9, 19 e 24 della succitata Convenzione ONU si capisce che l’art. 10 del regolamento Asacom è fortemente discriminatorio nei confronti degli alunni diversamente abili e in netto contrasto con gli articoli summenzionati della Convenzione ONU.

Dunque se una qualsiasi famiglia si dovesse sentir dire, da qualche preposto, che il proprio figlio non può partecipare ad una gita di istruzione perché il regolamento non lo consente o, peggio ancora, perché il comune non ha i fondi necessari, può appellarsi alla Convenzione ONU.

La raccomandazione che si fa a tutti i genitori di alunni diversamente abili è che lo strumento fondamentale dove si devono evincere le ore dei sostegni di cui ha bisogno l’alunno disabile è il PEI per cui, in sede di GLO, queste ore devono essere scritte nero su bianco.

Ultimo punto da sottolineare. Premesso che l’assegnazione delle ore per l’Asacom rivolte agli alunni diversamente abili che ne hanno bisogno e ne fanno richiesta, viene fatta in base alla gravità della disabilità riscontrata (non ci risulta una norma specifica in merito), capita sovente che queste ore risultino quantificate in maniera tale da (si evince da un semplice calcolo aritmetico), coprire, insieme a quelle assegnate per lo stesso alunno all’insegnante di sostegno, le ore settimanali totali di frequenza previste in base all’ordine e al grado della scuola.

In altre parole, la somma delle ore attribuite all’Asacom e quelle assegnate all’insegnante di sostegno dello stesso alunno, coprono il totale delle ore settimanali frequentate dallo stesso.

Forse, insieme alla media aritmetica, dovremmo tenere conto, in misura maggiore, del grado della diversa abilità coinvolta e, in ultima analisi, del fattore aritmetico.

Da qualche anno è nato un movimento che si chiama MISAAC –movimento nazionale per l’internalizzazione dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione- perché la figura dell’Asacom possa essere inserita come quella dell’insegnante di sostegno e cioè possa dipendere direttamente dal ministero dell’Istruzione.

Nelle more di una futura stabilizzazione della figura dell’Asacom e tralasciando ogni forma di polemica sterile, insieme alla testimonianza di fatti accaduti nel merito, sarebbe opportuno che le nostre istituzioni locali rivedano il regolamento Asacom di cui si è scritto, magari alla luce dei suggerimenti riportati, perché il mondo della diversa abilità nelle scuole possa, finalmente, non avere più barriere insormontabili, sebbene non per forza architettoniche.

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