Inizio del nuovo anno scolastico e nuovi PEI. Ecco cosa cambia con il DI n. 153/2023.

 

La scuola è iniziata per tutti. La scuola rappresenta quel mondo nel quale si impara a stare insieme, ad accettarsi e ad accettare l’altro con le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e di debolezza, quel mondo nel quale si impara (o si dovrebbe imparare) a fare da soli. Oggi più che mai, si parla tanto di scuola inclusiva, di scuola a misura di alunno e di scuola al passo con le esigenze dei/delle ragazzi/e, dunque di accoglienza e di PEI –piano educativo individualizzato- per tutti quegli alunni con diversa abilità.

Perché un alunno con diversa abilità abbia un percorso regolare nell’apprendimento e nello svolgimento delle sue competenze e perché possa avere un rapporto sempre più equilibrato con le sue emozioni, occorrono delle figure specializzate al suo fianco e degli ambienti scolastici, questi ultimi intesi sia come spazi fisici, sia come persone con cui si entra in relazione, inclusivi. Con il DI n. 182/2020, si sono normate nuove forme di PEI standardizzate per tutte le istituzioni scolastiche e, nello stesso tempo, individualizzate per ogni tipo di disabilità (sebbene con qualche criticità). È stato successivamente il DI n. 153/2023 che ha cambiato alcune cose di cui scriveremo in appresso. Per fare ciò, ci serviremo delle note della Consulta sull’inclusione scolastica di ANFFAS –associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo-, dell’Osservatorio scolastico AIPD –associazione italiana persone Down- e della FISH –federazione italiana per il superamento dell’handicap-.

Tra le figure più importanti per un’educazione circolare degli/delle alunni/ne con diversa abilità, c’è la figura dell’Asacom –assistente all’autonomia e alla comunicazione-, di cui abbiamo già scritto.  In particolare, un aspetto che la Consulta Anffas ha voluto sottolineare riguarda proprio l’attribuzione del numero di ore all’alunno/na con diversa abilità.  “Per quanto riguarda l’assistenza all’autonomia e comunicazione –dice la nota- in cui invece mancano i “range”, ancor peggio è indicato che il GLO –gruppo di lavoro operativo per l’inclusione- formula la proposta e (nella tabella C1) che le risorse sono attribuite dagli enti preposti tenendo conto del principio dell’accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive fatte dai Dirigenti scolastici, secondo l’accordo sancito in conferenza unificata. Ciò conduce al rischio –continua la nota- che sia l’Ente Locale ad arrogarsi il diritto di determinare i range orari senza alcuna condivisione e che in tale ottica, il riferimento al principio dell’accomodamento ragionevole possa essere distorto ed essere inteso come “ragionevole contenimento della spesa”. Cosa assolutamente non accettabile e in netta contraddizione con quanto da sempre riconosciuto dai giudici, anche della Corte Costituzionale, che in più occasioni hanno affermato che l’assistenza all’autonomia e comunicazione così come il sostegno didattico e il servizio trasporto sono assolutamente strumentali al godimento del diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri, il quale non tollera limitazioni, specie di natura finanziaria. Tutto ciò –si legge ancora- induce a chiedersi quanto realmente si tiene a questi interventi, quanto davvero se ne riconosce il valore, anche approntando le necessarie risorse e quindi quanto si crede nell’inclusione. Da ciò la proposta di eliminare il riquadro o comunque mantenerlo precisando che il livello di funzionamento è un indice per il quale si è tenuto conto nella quantificazione oraria e richiedendo di indicare ulteriori e specifiche motivazioni sottese alla scelta (infatti, oltre al profilo di funzionamento il GLO può ben utilizzare altri indici, pur dovendoli poi espressamente specificare per motivare la proposta)”.

Un altro punto molto importante, riguarda l’abolizione della responsabilità per danno erariale per i partecipanti al GLO che assegnino risorse eccessive a spese dell’erario, come, invece, presente nella precedente versione delle linee guida,  in quanto si afferma che i “componenti del GLO sono corresponsabili delle decisioni assunte”.

 

C’è un’altra questione aperta che sarà sicuramente nuovamente affrontata in qualità di Osservatorio scolastico, in sede di riunione con il ministero e cioè la proposta, oggi non accolta, da parte della FISH, che riguarda la possibilità per i GLO di superare i range prestabiliti nella tabella C1 nel momento in cui occorre indicare nel PEI di fine anno scolastico, le ore di sostegno ritenute necessarie ad un alunno per l’anno scolastico successivo.

Ma quale ruolo hanno i genitori nel GLO? La partecipazione dei genitori nel GLO era già prevista nel precedente testo, ma l’aggiunta delle parole “a pieno titolo” non lascia più margine ad erronee interpretazioni. Pertanto il GLO è valido se vengono convocati correttamente anche i genitori dell’alunno.

Gli alunni con disabilità sono seguiti da più esperti e ciascuno di loro può portare il proprio contributo all’interno del GLO. In merito al numero di esperti che possono partecipare alle riunioni del GLO, il documento redatto dall’Osservatorio scolastico, fa notare un’incongruenza tra quanto scritto nelle Linee Guida e quanto scritto nel comma 6 dell’art.3 del DI n°182/20. Infatti, mentre nel primo si prevede il limite di un solo esperto, nonostante la frase attuale parli al plurale di “specialisti privati”, facendo intendere che la famiglia può presentare anche più figure, è però rimasto invariato il testo del comma 6 dell’art. 3 del DI n° 182/20 che riporta espressamente “non più di un esperto”. Pertanto si chiede la rettifica da parte del ministero di questo comma del DI n° 182/20, per renderlo coerente con quanto già previsto nelle Linee Guida, ed evitare, così, sicuri contenziosi che sorgeranno tra famiglie e scuole. Facciamo presente che in ogni caso la famiglia non può far partecipare al GLO uno o più esperti di propria iniziativa, ma deve sempre presentare preventivamente alla scuola i loro nominativi, in quanto è solo la scuola che può poi convocarli ufficialmente al GLO.

Continuando la disamina del documento di revisione del DI n°153/2023 da parte dell’Osservatorio scolastico AIPD insieme alla FISH, si apprende che la riduzione dell’orario di frequenza dell’alunno con diversa abilità deve essere richiesta contemporaneamente dalla famiglia e dai servizi sanitari o riabilitativi, per determinati periodi dell’anno e solo “per eccezionali e documentate esigenze sanitarie” dell’alunno come da Linee Guida p. 48 e DI n° 182/20, art. 13, comma 2, lett. A.

Dunque, secondo la nota delle associazioni, “Viene ribadito in maniera più chiara che gli alunni con disabilità hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola per lo stesso numero di ore previsto per la propria classe. Una eventuale riduzione deve essere eccezionale e non può mai essere richiesta dalla scuola. Con le nuove modifiche non può essere richiesta nemmeno dalla sola famiglia o dai soli servizi sanitari o riabilitativi. La riduzione di orario infatti deve effettuarsi solo per eccezionali esigenze dell’alunno, debitamente documentate, e non per “comodità” né della scuola, né della famiglia”.

Un’altra importante novità riguarda la scuola secondaria di secondo grado. Infatti, come da DI n°182/20 art.10, comma 1 e 2, lett. D e secondo le Linee Guida a pag. 38, è stata eliminata la possibilità di esonerare l’alunno che segue una programmazione differenziata dallo studio di una o più discipline. “AIPD insieme alla FISH, -si legge nel documento congiunto- ha sempre sostenuto che il termine “esonero” non fosse appropriato, ma che, pur auspicando una modifica del termine utilizzato, andava comunque mantenuta la possibilità, da sempre esistita, di differenziare la progettazione didattica per alcune discipline, nell’ottica della personalizzazione e della individualizzazione del percorso di studi in base alle effettive capacità di ciascun alunno; tale possibilità infatti è già prevista dall’art. 16, comma 1 della L. n° 104/92. Ora è stato chiarito che non esiste un “esonero” da una o più discipline, ma che, nell’ambito di una programmazione differenziata, si può e si deve indicare nel PEI quali attività sostitutive l’alunno svolge nelle ore delle materie per le quali non è possibile prevedere una didattica specifica sulla disciplina, neppure se molto ridotta. È stato chiarito meglio –continua il documento-  che eventuali attività fuori dalla classe debbono essere realizzate con un piccolo gruppo di compagni, per un periodo circoscritto dell’anno. Le attività esterne alla classe possono essere svolte individualmente solo per “oggettive, comprovate e particolari circostanze educative e didattiche”, che vanno esplicitate nel PEI (Linee Guida p. 48). Sempre nella scuola secondaria di secondo grado sono state esplicitate meglio le condizioni per passare da una programmazione “differenziata” ad una “personalizzata” che dà diritto al diploma (DI n° 182/20 art. 10 bis e Linee Guida p. 42)”. Si cita testualmente: “Superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza”.

Concludiamo con un aspetto che ancora oggi fa molto discutere e cioè, le certificazioni, da parte delle ASL/ASP competenti per territorio, da cui parte l’iter per la realizzazione del PEI. Nell’art. 21, comma 6 del DI n° 182/20 viene opportunamente esplicitato che: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale“. Nonostante le Linee Guida per le nuove certificazioni ai fini scolastici e il Profilo di Funzionamento sono state emanate dal ministero della Salute nel mese di ottobre, ci vorranno diversi anni affinché siano redatti tali Profili per tutti gli alunni con disabilità. Infatti, il documento dell’Osservatorio scolastico AIPD mette in evidenza che “I neuropsichiatri infantili operanti nella ASL sono solo 1.000, mentre i nostri alunni e studenti con disabilità sono oltre 300.000. Anche se, come previsto dall’art. 19, comma 7 bis del D.Lgs. n° 66/17, i nuovi modelli si applicheranno gradualmente a partire dal primo anno di ogni ordine di scuola, il numero di Profili di Funzionamento da redigere ogni anno saranno ben più dei 1.000 neuropsichiatri infantili disponibili. Ciò determinerà gravi ritardi per il loro rilascio”. Dunque, occorre che le famiglie provvedano a chiedere tutta la documentazione necessaria a livello sanitario, almeno un anno/due anni prima dell’iscrizione scolastica. In merito ai contenuti della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, si rimanda agli artt. 3 e 4 del DPR del 24/2/1994, ai quali occorre necessariamente fare ancora riferimento, nonostante la sua soppressione prevista dall’art. 19 comma 2 del Dlgs n° 66/17.

 

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