Nocera e Tagliani di AIPD nazionale fanno il punto sulla recente sentenza del Consiglio di Stato. Intanto l’associazione 20 novembre 1989 scende in piazza,

mentre la FIRST ottiene l’ennesima vittoria legale.

Gli esperti storici dell’inclusione in Italia l’avv. Tillo Nocera e il dott. Nicola Tagliani, dell’osservatorio scolastico di Aipd-associazione italiana persone Down- nazionale e membri in seno alla Fish –federazione nazionale superamento handicap- dell’osservatorio nazionale ministeriale permanente sull’inclusione scolastica, hanno recentemente organizzato un webinar per discutere e far conoscere quanto sta minando il diritto degli studenti e delle studentesse con disabilità nel nostro Paese.

L’effetto dell’ultima sentenza del Consiglio di Stato, la n. 7089/2024 pubblicata il 12 agosto 2024 è arrivato. Tagliate le ore degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione in molti comuni della Sicilia e della Penisola. Sono scese in piazza centinaia di persone dell’associazione 20 novembre 1989, con in testa il presidente nazionale Sebastiano Amenta.

Sebastiano Ament

Ma andiamo per ordine. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la riduzione delle ore per l’assistente all’autonomia e alla comunicazione da parte di un comune che non aveva le risorse economiche dedicate, nei confronti di un alunno con disabilità. Dunque se un comune non ha le risorse economiche per garantire tale diritto, perché di questo si tratta, benché il Pei –piano educativo individualizzato-, documento chiave per la richiesta dei sostegni da assegnare agli alunni con disabilità e per realizzare la loro inclusione scolastica a tutto tondo, lo esprima nero su bianco, gli alunni con disabilità rischiano di non avere riconosciute le ore dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione che tocca loro in relazione alla propria condizione di disabilità.

“Alcune scuole hanno detto ai genitori di venire a prendere prima i figli con disabilità perché non si hanno ore a sufficienza, oppure chiedono alle famiglie di non portarli assolutamente”.

Chi parla è l’avvocato Tillo Nocera, storica figura di Aipd nazionale e caposaldo del diritto dell’inclusione in Italia.

“Nel 2017 –ha continuato Nocera-, la VI sezione del Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 2017 n 2023, aveva disposto che in merito al diritto allo studio e alle ore di sostegno, le ore del sostegno scritte sul Pei sono vincolanti”.

Dunque, per Il Consiglio di Stato, il sostegno scolastico garantisce il vero diritto allo studio delle persone con disabilità, mentre l’Asacom –assistente all’autonomia e alla comunicazione- è un diritto condizionato alla disponibilità economica degli enti locali.

Ritornando alla recente sentenza del Consiglio di Stato, alcune scuole hanno riconvocato i Glo –gruppi di lavoro operativi per l’inclusione-  per ridurre le ore dell’Asacom come vogliono gli enti locali, ma come fanno notare Nocera e Tagliani, “Questa cosa è illegittima perché o è illegittima la delibera del Glo a giugno o lo è la richiesta di nuova convocazione”.

L’art 12 comma 4 della legge 104/92 è molto chiaro: nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Si riporta altresì la legge 67 del 2006 sulla discriminazione delle persone con disabilità e in particolare l’art 2 che così recita:

  1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
  2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
  3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

In realtà, anche l’Europa ha condannato l’Italia perché una famiglia non ha avuto garantita l’assistenza Asacom, ma la corte non si può sostituire all’organo che ha fatto la sentenza cioè la corte non ha potere di intervento. Può però, fare pagare una multa.

I caregivers non ci stanno e alcune associazioni di famiglie e di persone con disabilità fanno sentire forte la loro voce e il loro dissenso.  Una di queste è l’associazione 20 novembre 1989 la quale è scesa in piazza a Catania con i suoi soci. “Abbiamo avuto notizie da diversi comuni della Sicilia sud orientale che il servizio è a rischio, così come in tutta Italia registriamo già dei tagli alle ore previste nei Pei. In definitiva –ha concluso Amentail servizio partirà in ritardo o rischia di non partire, creando disparità tra studenti che non hanno disabilità e studenti con disabilità, questi ultimi a rischio di non raggiungere i loro obiettivi sanciti dalla legge”.

Maurizio Benincasa

Una prima sentenza di qualche giorno addietro però, appresa attraverso il presidente della First –federazione nazionale rete, sostegno e tutela della disabilità-, Maurizio Benincasa e destinata a fare giurisprudenza, riguarda il tribunale di Torino che il 15 ottobre u.s. ha reso irrilevante la sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, attribuendo 36 ore di Lis –lingua italiana dei segni- ad un alunno sordo segnante, a cui lo stesso comune, applicando quanto deciso dal Consiglio di Stato questa estate, aveva decurtato tali ore, regolarmente scritte e richieste sul Pei, a 10 ore. “Un ennesimo ricorso presentato da una famiglia e supportato dalla First, ottiene giustizia. Torna la legittimità del Pei –ci ha annunciato l’avvocato che non nasconde la gioia-  quale documento vincolante per le pubbliche amministrazioni, tenute ad eseguire e a dare attuazioni alle determinazioni del Glo”. Il presidente della First, associazione presente ai tavoli ministeriali per l’inclusione scolastica, citando testualmente la sentenza del tribunale torinese, ha aggiunto: “La sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione alle spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno a scuola (Corte Cost. 275/2016), il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative (come quelle documentate da parte ricorrente all’udienza del 7/10/2024), piuttosto che a garantire l’attuazione di diritti fondamentali”.

In buona sostanza, l’amministrazione comunale in questo caso, avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di reperire risorse economiche aggiuntive o di non poter modificare il bilancio, per garantire l’assistenza necessaria allo studente.

Non in ultimo, la sentenza del tribunale di Torino sancisce un principio incontrovertibile per cui “È la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.                                

Condividi: