È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 maggio 2024, il Dlgs n. 62 dal titolo: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
Si è così conclusa la prima parte del percorso normativo di quella che è stata definita sinteticamente come “riforma della disabilità”. Il decreto è entrato in vigore il 30 giugno 2024.
Quanto riportato nel seguente articolo deriva da una attenta lettura del documento “Dipartimento per il programma di Governo Focus: Politiche in materia di disabilità” (Dlgs 62/2024) e dal sito agenziaiura.it.
Il Dlgs 62/2024 deriva da uno specifico mandato definito dalla legge delega al Governo in materia di disabilità –la legge 227/2021-, una riforma a sua volta prevista (assieme a quella sulla non autosufficienza) dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, concordato dall’Italia con gli organi Ue.
L’obiettivo della norma è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Il decreto introduce cambiamenti significativi nella valutazione e nell’assistenza delle persone con disabilità. Ecco le principali misure previste dal provvedimento:
- una nuova definizione di disabilità;
- la valutazione di base;
- l’accomodamento ragionevole;
- il progetto di vita individuale;
- la libertà di scelta sul luogo di abitazione e la continuità dei sostegni;
- l’unità di valutazione multidimensionale e la valutazione multidimensionale;
- il Fondo per l’implementazione dei progetti di vita;
- l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e del SIUSS per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.
Ma cosa è cambiato in realtà con questa nuova norma?
Anzitutto la definizione di disabilità, riprendendo moltissimo quanto espresso nella convenzione ONU, modificando addirittura l’art. 3 della legge 104/92: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.
Alcuni termini sono stati sostituiti come, ad esempio, la traduzione di “impairment” con “compromissione” anziché con “minorazione” o “menomazione”. Importantissimo è il passaggio nel quale si puntualizza che la persona con disabilità è effettivamente tale solo se c’è stata una valutazione di base che ne ha riconosciuto lo status.
Si è avviata così una congruente revisione terminologica che sostituisce, ovunque ricorrano, alcune parole o locuzioni (rif. articolo 4). Vediamole nel dettaglio:
– «handicap» sostituita con «condizione di disabilità»;
– «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sostituite con «persona con disabilità»;
– «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità» sostituite con «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
– «disabile grave» sostituita con «persona con necessità di sostegno intensivo».
Da notare che queste indicazioni, unitamente alla lettura del nuovo testo dell’articolo 3 della legge 104/1992, consentono di delineare teoricamente una graduazione della disabilità su 4 livelli (oggi l’handicap ne prevede solo due, con o senza gravità):
– persona con disabilità con necessità di sostegno di livello lieve;
– persona con disabilità con necessità di sostegno di livello medio;
– persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo di livello elevato;
– persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo di livello molto elevato.
I diversi livelli saranno indicati, assieme ad altri elementi, nel relativo “verbale” emesso alla fine della valutazione di base (rif. art. 10, comma 1, lettera f).
La nuova differente graduazione proposta, potrà consentire in futuro di modulare in modo diverso gli interventi, i sostegni, le agevolazioni.
Un’altra novità, riguarda la valutazione di base e quella multidimensionale.
Si può distinguere la parte che ridefinisce la valutazione di base, cioè quella che consente di accedere a provvidenze economiche e agevolazioni di varia natura, e la successiva valutazione multidimensionale, cioè quella più dettagliata e specialistica che consente la presa in carico e l’elaborazione del progetto di vita con tutto quello che ne deriva.
Attualmente la valutazione di base riguarda le minorazioni civili (invalidità, cecità, sordità, sordocecità) e l’handicap (legge 104/1992). Le due valutazioni generalmente sono effettuate nella stessa seduta su richiesta dell’interessato. Quella ai fini del collocamento mirato (legge 68/1999) non è considerata una valutazione di base, tant’è che sono stati forniti nel tempo modalità e criteri specifici per il riconoscimento delle capacità e delle potenzialità della persona.
Dal 2017 (rif. articolo 5, d.lgs 66/2017) è stato poi delineato un nuovo specifico percorso per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, che avviene sempre nell’alveo della valutazione di base, ma poi si completa con il profilo di funzionamento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Su questo procedimento sono state emanate (rif. decreto ministeriale 14 settembre 2022) le Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, attualmente ancora ampiamente inapplicate nel Paese.
In futuro il decreto 62/2024 rafforza (rif. articolo 5) la tendenza a concentrare tutte le valutazioni di base in un procedimento unitario, dunque in un’unica seduta in presenza (salvo casi eccezionali).